Dispersione scolastica
Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti
Le indicazioni riferite alle suddette procedure sono state raccolte in apposite “Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” scaricabili da questo sito in fondo alla pagine redatte da un gruppo di lavoro della Direzione Generale USR Campania nell’ambito di una piu? ampia riflessione condotta dal “Tavolo interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza giovanile ed alle baby gang” istituito presso la Prefettura di Napoli.
Riferimenti normativi in materia richiamati nelle citate “Linee Guida”
- gli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica”
- normativa penale in materia di inosservanza dell’obbligo scolastico secondo il piu? recente orientamento della Corte di Cassazione:
il D.Lgs. 297/94 disciplina gli interventi che l'autorita? scolastica ed il sindaco pongono in essere prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia all'Autorita? Giudiziaria; chiunque, rivestito di autorita? o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare.
Il D.Lgs. n. 212/2010 abrogando l'art. 8 della L. 31 dicembre 1962, ha fatto venire meno la previsione che consentiva di estendere l'ambito applicativo del reato previsto dall'art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell'obbligo scolastico della scuola media inferiore (cfr. Cassazione, Sentenza 4520/2017). Attualmente, quindi, pur rimanendo obbligatoria l’istruzione per dieci anni cosi? come previsto dall'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e? sanzionata penalmente solo l’inosservanza dell’obbligo per la scuola primaria
In allegato una sintesi delle fasi procedurali da osservare in caso di disfrequenza.