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Comitato di Valutazione

 

Il comma 129 dell’art.1 della L. 107/2015 stabilisce che l'articolo  11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei  docenti). 

 1.  Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi  o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il comitato   per   la valutazione dei docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto  dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: 

 a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

 b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di istruzione,  scelti dal consiglio di istituto;

c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

3. Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base: 

  a)  della  qualità  dell'insegnamento  e   del  contributo   al miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonché del  successo formativo e scolastico degli studenti; 

 b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in  relazione  al  potenziamento  delle   competenze   degli   alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonché   della collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche;

 c) delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella formazione del personale

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere  sul superamento

    del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed educativo. 

    A  tal  fine  il  comitato  e'  composto  dal   dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma  2,  lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor. 

5. Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su richiesta   dell'interessato,   previa   relazione   del    dirigente scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato  e  il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per  la  riabilitazione  del personale docente, di cui all'articolo 501».


Decreto di costituzione del Comitato triennio 2015-2017

Decreto di costituzione del Comitato triennio 2018-2021

Decreto di costituzione del Comitato triennio 2022-2024

Regolamento Comitato di Valutazione vers. 3 06-22