Comunicazione n. 9 - Permessi art. 3 comma 3 e art. 33 ex L. 104/92 (handicap)
COMUNICAZIONE N. 9
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
ALBO RSU
AL D.S.G.A.
con preghiera di notifica al personale ATA non raggiungibile con e-mail
SEDE
Oggetto: Permessi art. 3 comma 3 e art. 33 ex L. 104/92 (handicap)
Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all’oggetto, cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.
- Novità in merito alla fruizione
Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del d.lgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile. Pertanto, con la modifica, ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
- Richiesta
Per fruire del beneficio in questione, annualmente il dipendente deve rinnovare una dichiarazione personale utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito della scuola nell’area Segreteria -> Modulistica -> Modulistica docenti -> Richiesta autorizzazione a fruire dei permessi della legge 104 art. 3 c.3- Modello; in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 5/09/2008, l’Amministrazione provvede “alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei permessi e della documentazione a supporto per la fruizione dei permessi stessi (ove previsto dalla normativa vigente) e della documentazione a giustificazione dell’assenza”.
- Modalità di fruizione – programmazione della fruizione
Si rinvia a quanto previsto da specifiche disposizioni in materia, in particolare:
- al comma 6 art. 15 CCNL Scuola che recita testualmente: “I permessi retribuiti di cui all’art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”
- alla circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 5/09/2008 che, altresì, recita:
“è particolarmente rilevante l’attività di programmazione da parte del dirigente anche relativamente alle presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno essere date chiare indicazioni ai dipendenti affinché nei limiti del possibile le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo”. Appare ovvio che lo scopo della richiesta con congruo anticipo è quello di contemperare le esigenze della scuola e i diritti degli alunni e dell’utenza con il diritto a fruire di detti benefici, evitando disservizi, disorientamento negli alunni e discontinuità nello svolgimento delle attività degli uffici.
Pertanto, salvo dimostrate situazioni di urgenza per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività didattica o amministrativa.
Ulteriori informazioni sono reperibili nella Direttiva su assenze di recente pubblicazione, a cui si rinvia.
La dichiarazione di rinnovo va presentata entro il 20 SETTEMBRE p.v..
Aversa, 05/09/2022
Il Dirigente Scolastico
Mario Autore