Comunicazione n. 92 – Informazioni sui criteri e le modalità di valutazione del comportamento e degli apprendimenti
COMUNICAZIONE N. 92
AI SIGG. GENITORI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
Oggetto: Informazioni sui criteri e le modalità di valutazione del comportamento e degli apprendimenti. Certificazione delle competenze
Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”.
Al fine di rendere più agevole l’interpretazione dei criteri di valutazione adottati da questa istituzione scolastica in conseguenza del D. Lgs. 62, si è prodotto un semplice documento con il quale si intende sintetizzare e contemporaneamente chiarire i cambiamenti che sono intervenuti.
SCUOLA PRIMARIA: COSA CAMBIA
- Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, la promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.
- Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica
SCUOLA SECONDARIA: COSA CAMBIA
- Per la valutazione del comportamento sono introdotte tre innovazioni:
- la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza“;
- scompare il voto in decimi e si ritorna al giudizio che viene formulato sulla base di descrittori deliberati dal Collegio dei Docenti e costruiti in base alle competenze chiave;
- il giudizio negativo di comportamento non incide più negativamente sull’ammissione alla classe successiva, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo (allontanamento dalla comunità scolastica).
- La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- Le prove Invalsi si svolgono solo in terza e non fanno più parte dell’esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese
ESAME DI STATO: COSA CAMBIA
- l’esame di Stato è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un’unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate.
- Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa.
- Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d’esame).
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze va distinta dalla valutazione degli apprendimenti effettuata in itinere e al termine di ogni quadrimestre; essa va intesa quale descrizione di una valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisti per affrontare compiti e problemi e non come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari.
L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite, anche al fine di favorire l’orientamento nella prosecuzione degli studi. La certificazione viene effettuata al termine della quinta classe di scuola primaria e al termine della terza secondaria di primo grado con due modelli predisposti dal MIUR.
Nella speranza di aver contribuito alla diffusione di utili informazioni, si porgono cordiali saluti.
Aversa, 12/02/2018
Il Dirigente Scolastico
Mario Autore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


















