Comunicazione n. 34 – Chiarimenti su assenze per visite specialistiche
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE NON DOCENTE
AL D.S.G.A
ALL’AREA PERSONALE
AL PROTOCOLLO
Oggetto: Chiarimenti su assenze per visite specialistiche
La normativa di riferimento sulle assenze per visite specialistiche riporta che, in caso di assenza per malattia per “l’espletamento di visite terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.
L’assenza può essere giustificata come:
- assenza per malattia (con decurtazione retributiva) (sentenza del TAR Lazio n. 5714 del 2015)
- permessi brevi soggetti a recupero
- permessi per motivi personali
- ferie
Nel caso in cui l’assenza per l’espletamento di tali visite e/o esami diagnostici sia imputabile a malattia il dipendente:
- dovrà presentare la richiesta mediante compilazione dell’apposita modulistica allegando la cedola di prenotazione (se effettuata presso una struttura pubblica);
- dovrà produrre attestazione – di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico privato – che riporti anche l’orario della prestazione: l’attestazione deve contenere l’indicazione del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell’orario di entrata e di uscita del dipendente della struttura presso cui è effettuata la prestazione;
- dovrà – nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede scaturenti da rapporto di lavoro – comunicare in via preventiva, rispetto alla data programmata per l’effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico, e con un anticipo di almeno tre giorni l’esigenza di assentarsi, al fine di consentire all’amministrazione di valutare le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all’assenza ed adottare le misure che il caso richiede.
Si rende necessario attirare l’attenzione, su quest’ultimo punto, anche dei fruitori dell’assenza con altre tipologie di permessi (punti 2, 3 e 4), in particolare sulla comunicazione preventiva e sul congruo anticipo.
Inoltre, avendo questa Dirigenza la cura e l’attenzione di fornire ad inizio di anno scolastico un piano annuale, è auspicabile che tali assenze non coincidano con impegni collegiali già calendarizzati, fatte salve le ovvie condizioni di urgenza.
Certo della consueta collaborazione.
Aversa, 09/11/2017
Il Dirigente Scolastico
Mario Autore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


















