Comunicazione n. 117 – Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
COMUNICAZIONE N. 117
AI DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
SEDE
Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
In base al D.L. n. 59 art. 11 c.1 e agli Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Lo scopo è quello di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
Il calcolo va fatto sul monte ore annuale obbligatorio delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline (30 ore settimanali x 33 settimane pari a 990 ore) e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Sono previste deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni. Infatti l’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Sulla base di tali premesse, oltre alle deroghe già deliberate in sede di Collegio dei Docenti, (alunni con gravi patologie certificate, lunghi periodi di assenza per malattia certificati o condizioni famigliari particolarmente gravi o svantaggiate), vengono di seguito riportate ulteriori casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, come riportato nella C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 per assenze dovute a:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.
Aversa, 03/06/2017
Il Dirigente Scolastico
Mario Autore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


















